FAQ - SCHEDA


07/03/2019
Se l’impianto non è in funzione deve essere fatta la manutenzione e il controllo di efficienza energetica?

Sono esentati dal rispetto delle disposizioni relative a manutenzione, controllo di efficienza energetica e autodichiarazione (cioè le disposizioni previste dal regolamento regionale 25R/2015) gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o gli impianti termici (generatori) non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Deve essere fatta la manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque provvisti di approvvigionamento, anche se non funzionanti, in quanto, comunque, possono essere messi in funzione in qualsiasi momento. 

L'eventuale disattivazione dell’impianto deve essere comunicata entro 30 giorni ad ARRR SPA, dal responsabile dell'impianto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello 4 scaricabile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/md_dismissione_disattivazione_esonero-12-03-2019.pdf) accompagnato da copia del documento di identità.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06