FAQ - SCHEDA


25/03/2019
Vi sono dei divieti nell'utilizzo di alcuni combustibili in Regione Toscana?

ll Consiglio regionale della Toscana ha approvato il 18 Luglio 2018 (Delibera consiliare n. 72/2018) il Piano regionale qualità dell'aria (PRQA), ossia l'atto attraverso cui la Regione intende perseguire il miglioramento della qualità dell'aria ambiente allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA definisce principalmente azioni che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di PM10 e ossidi di azoto, elementi ancora critici nella nostra Regione, in riferimento ai limiti imposti dalla normativa.

La parte IV del provvedimento, ovvero "Norme tecniche di attuazione", all'articolo 8 pone degli obblighi e divieti in materia vigenti dal 1 settembre 2018 e che riepiloghiamo di seguito.

1. E' vietato installare generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con qualità inferiore alle quattro stelle ai sensi del decreto ministeriale del 7                        novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 290 del d.lgs. 152/2006. La presente norma si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni. A tal proposito, per ristrutturazioni si intendono quelle per le quali è necessaria la presentazione della relazione tecnica ex articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10: semplificando, solamente le mere sostituzioni del generatore (stessa tipologia dell'apparecchio senza altre modifiche all'impianto) restano escluse dal concetto di ristrutturazione.

2. E' vietato l’utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o le ristrutturazioni come specificate al punto precedente. 

La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (ex DGR 1182/2015).

Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate, intese come quelle prospicienti le strade  pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono  da ritenersi non metanizzate le costruzioni ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del  servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata.

La misura non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.

3. Ai fini della tutela della qualità dell’aria, il Piano prescrive la necessità di ricorrere alle Ordinanze sindacali di divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico previste nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM10.

Si ribadisce che i divieti di cui sopra valgono solo per le nuove costruzioni e ristrutturazioni come definite al punto 2 e che non vi è alcun obbligo di adeguamento per gli impianti esistenti.




Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06