FAQ - SCHEDA


25/03/2019
Per le centrali termiche alimentate con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, occorre effettuare una seconda analisi fumi?

No. La “verifica” sopra citata era prescritta dal Decreto Legislativo n.° 192 del 19 agosto 2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), l’articolo 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), allegato L (regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici), comma 3:
“Per le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di  calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento”.
Tutto quanto sopra sino all’entrata in vigore il 1° ottobre del 2015, del D.M. del 26 giugno 2015, meglio conosciuto “Decreto Edifici”, che all’articolo 8 (Abrogazioni e disposizioni finali), comma 1, lettera b), cita:
“Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
b) gli Allegati C, H, L, M, sono soppressi”.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06