FAQ - SCHEDA


21/02/2020
Cosa si intende per "luogo di culto"? E quali sono gli edifici che rientrano in tale esclusione secondo il D.Lgs. 192/05?

Tra i casi di esclusione previsti dal D.Lgs 192/05 Art. 3, c.3, vi sono gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

All’interno del nostro ordinamento non vi sono leggi che disciplinano specificatamente il momento in cui vi è la destinazione allo svolgimento di una attività di culto di un immobile; la consuetudine è che il legislatore consideri adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose esclusivamente gli immobili e i locali formalmente e unicamente destinati a tale scopo in ambito canonico e accatastati al catasto edifici come E/7.

Per gli altri, occorre innanzitutto capire se il locale utilizzato ad esempio per la catechesi, è unicamente adibito a tale scopo o se, nello stesso locale, vengono svolte anche altre attività.

Sono pertanto soggetti a verifica tutti i locali tranne quelli strettamente e unicamente adibiti alle attività religiose.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06