FAQ - SCHEDA


11/01/2023
Quando è obbligatorio redigere un nuovo attestato?

A tal proposito la normativa è chiara, in quanto all'art. 4 comma 3 del DM 26/06/2015 "Aggiornamento delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica" si afferma:

L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso
di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.




Ultima modifica: 11/01/2023 15:35:30