FAQ - SCHEDA
08/07/2019
Per la categoria di edifici E.8 è obbligatorio considerare l'illuminazione?
Per la categoria di edifici E.8 è obbligatorio considerare l'illuminazione?
Relativamente al'obbligo di calcolo prestazione illuminazione e categoria E.8 le linee guida 2015 non citano tra le categorie che devono dotarsi di tale indice (se presente il relativo impianto) la categoria E.8 :
La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti e dell’indice di prestazione energetica per il trasporto
di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle
categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e
caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93.
ma di contro la FAQ 8 del MISE 2015 (successiva) dice che:
"Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. "
Inoltre è da rilevare che il Dlgs 192/05 all'Art. 2 - Definizioni - riporta:
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
...
c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
...
c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
Ed infine occorre citare anche la DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) all' ALLEGATO I -
Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica
degli edifici (di cui all’articolo 3) riporta:
...
3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:
....
e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale)
...
3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:
....
e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale)
Quindi sussiste questa "discrasia" tra settore non residenziale e settore terziario, comunque diverso dalla definizione della Categoria E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Si evidenzia che la faq del MISE collima con quanto riportato in Direttiva.
Tuttavia l'interpretazione ufficiale fornita dal Ministero (MISE) è che che si deve applicare la disposizione del DM e pertanto per la categoria E.8, relativa a edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, non è obbligatoria.
La Faq si riferisce invece ai soli edifici di categoria E.1 che sono considerati non residenziali.
Si evidenzia che la faq del MISE collima con quanto riportato in Direttiva.
Tuttavia l'interpretazione ufficiale fornita dal Ministero (MISE) è che che si deve applicare la disposizione del DM e pertanto per la categoria E.8, relativa a edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, non è obbligatoria.
La Faq si riferisce invece ai soli edifici di categoria E.1 che sono considerati non residenziali.
Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
Ultima modifica: 08/02/2024 15:59:05