FAQ - SCHEDA


08/07/2019
Per la categoria di edifici E.8 è obbligatorio considerare l'illuminazione?

Per la categoria di edifici E.8 è obbligatorio considerare l'illuminazione?

Relativamente al'obbligo di calcolo prestazione illuminazione e categoria E.8 le linee guida 2015 non citano tra le categorie che devono dotarsi di tale indice (se presente il relativo impianto) la categoria E.8 :

La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti e dell’indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93.

ma di contro la FAQ 8 del MISE 2015 (successiva) dice che:

"Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie: 
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1  (2)  abitazioni  adibite  a  residenza  con  occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
I  servizi  di  illuminazione  e  trasporto  vanno  considerati per tutti gli edifici non residenziali. "

Inoltre è da rilevare che il Dlgs 192/05  all'Art. 2 - Definizioni - riporta:

    1. Ai fini del presente decreto si definisce:
...
    c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

Ed infine occorre citare anche la DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) all' ALLEGATO I - Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 3) riporta:
    ...
    3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:
    ....
    e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale)

Quindi sussiste questa "discrasia" tra settore non residenziale e settore terziario, comunque diverso dalla definizione della Categoria E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Si evidenzia che la faq del MISE collima con quanto riportato in Direttiva.

Tuttavia l'interpretazione ufficiale fornita dal Ministero (MISE) è che che si deve applicare la disposizione del DM e pertanto per la categoria E.8, relativa a edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, non è obbligatoria.

La Faq si riferisce invece ai soli edifici di categoria E.1 che sono considerati non residenziali.
Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
E.1  (2)  abitazioni  adibite  a  residenza  con  occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.




Ultima modifica: 08/02/2024 15:59:05