APE - AGENZIE IMMOBILIARI

 

Ai sensi dell'art.6, c.8, del D.Lgs. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente all'unità immobiliare.

In base a quanto disposto dall'art.1, c.2, del DPGR 17/R del 2023 (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica.), gli annunci relativi a unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre alle informazioni indicate in precedenza, anche il numero identificativo dell'APE di cui all'art.8. c.2 del Regolamento 17/R stesso.

Si ricorda che, in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.15, c.10, del D.Lgs. 192/2005 (art.31, c.3, DPGR 17/R 2023).


Ultima modifica: 16/08/2023 10:15:25