APE - SANZIONI

 

L'articolo 15 del D.Lgs n.192/2005 e l'art. 23 quinquies della Legge Regionale n. 39/2005 determinano le sanzioni nell'ambito della disciplina della certificazione energetica degli edifici.

Per il certificatore energetico
Il certificatore che esegue un attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4.200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti (comma 3 art. 15 del DLgs 192/2005).

Un certificatore che rilascia un APE o un AQE non veriterio, richia sanzioni penali, in quanto l'APE ha lo stesso valore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comma 1 art. 15 del DLgs 192/2005) e pertanto nel caso di dichiarazione non veritiera, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

Il certificatore che rilascia un APE, per il quale durante il controllo della Regione sia rilevata un'irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l'attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'irregolarità (comma 14 art. 23 quinquies della LRT n.39/2005).

Sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio e la non corretta indicazione dei servizi energetici (comma 15 art. 23 quinquies della LRT n.39/2005).

Il soggetto certificatore che rilascia un APE per il quale, durante il controllo della Regione, non vengano forniti gli allegati obbligatori all'attestato (libretto di impianto), oppure la relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005 , il verbale di sopralluogo sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento regionale DPGR n. 17/R/2023, è soggetto ad una sanzione non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro (comma 16 art. 23 quinquies della LRT n.39/2005).

Nel caso di mancato pagamento degli oneri annuali, qualora sia accertato il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, si notifica al soggetto inadempiente l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, il soggetto inadempiente è sospeso dall'accesso al SIERT, sino al pagamento dell'importo dovuto maggiorato del cinquanta per cento (comma 17 art. 23 quinquies della LRT n.39/2005).

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari
Sono previste sanzioni per proprietari, locatori o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.

  • Se l'immobile viene posto in vendita senza essere dotato di APE, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro (comma 8 art. 15 del DLgs 192/2005)
  • Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di APE, il proprietario incorre in una sanzione variabile tra i 300 ed i 1.800 euro (comma 9 art. 15 del DLgs 192/2005).
  • Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3.000 euro (comma 10 art. 15 del DLgs 192/2005).
  • Se l'APE non viene allegato al contratto di compravendita, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione da euro 3.000 a euro 18.000 (comma 3 art. 6 del DLgs 192/2005).
  • Se l'APE non viene allegato al contratto di locazione (non per singola unità immobiliare), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione da euro 3.000 a euro 18.000 (comma 3 art. 6 del DLgs 192/2005).
  • Se nel contratto di locazione per singola unità immobiliare, non viene inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione da euro 1.000 a euro 4.000 (ridotta alla metà per contratti fino a 3 anni) (comma 3 art. 6 del DLgs 192/2005).

Inoltre chi ha pagato la sanzione amministrativa per non aver allegato l'APE ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall'obbligo di farlo redigere e presentarlo (comma 1, 2 art. 6 del DLgs 192/2005).

Per il costruttore
Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non dota l'edificio dell'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro (comma 7 art. 15 del DLgs 192/2005)


Ultima modifica: 14/02/2025 10:35:30