APE - SANZIONI
L'articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore del DL 90/2013. Con l'Art. 8 comma 4 della LRT 85/2016 del 21/12/2016 la Regione Toscana si è allineata alla norma nazionale. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica
Per il certificatore energetico
Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.
Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).
Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.
Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari
Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica.
Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
Se l'immobile viene affitato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
Inoltre chi ha pagato la sanzione amministrativa per non aver allegato l'Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall'obbligo di farlo redigere e presentarlo.
Per il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.
Per amministratore di condominio o proprietario di casa
Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).
Per il costruttore
Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7)