APE - TECNICO CERTIFICATORE/SOCIETA'/ENTI DI CERTIFICAZIONE

 

La Regione Toscana non ha emanato norme specifiche per i certificatori energetici, per cui tale figura è individuata dalle norme nazionali:

  • fino al 11/07/2013 vigeva la parte seconda dell'allegato III del decreto legislativo 115/2008;

  • dal 12/07/2013 i requisiti del certificatore energetico sono dettagliati nel DPR 16/04/2013 n. 75.

Non esiste quindi in Toscana un albo dei certificatori energetici.

Tuttavia per poter trasmettere un certificato energetico occorre essere accreditati al sistema regionale (SIERT) registrandosi attraverso il portale telematico.

Possono configurarsi come soggetti certificatori e quindi accedere al sistema i tecnici appartenenti alle seguenti "categorie professionali":

  • Tecnici dipendenti di Ente/Organismo pubblico;

  • Liberi professionisti;

  • Tecnici dipendenti di Organismo/Società .

I requisiti del certificatore energetico sono definiti dall'art. 2 del DPR 75/2013.
Nel dettaglio deve avere tutti i requisiti di cui al primo gruppo o al secondo di seguito elencati.

Primo gruppo di requisiti, il certificatore deve essere:
a) in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e);
b) iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
c) abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Secondo gruppo di requisiti. Alternativamente è necessario che il certificatore sia:
a) in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 4, lettere da a) a d);
b) in possesso di un attestato di superamento di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione.

In relazione all'ultimo punto sopra elencato si specifica che con Delibera n.1171 del 23-12-2013 sono stati dettate le modalità per la realizzazione dei corsi regionali per divenire tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Il possesso di tali requisiti (primo o secondo gruppo) sarà verificato nelle procedure di accreditamento regionale al SIERT.

Cosa può fare il certificatore sul SIERT.

Dal 12 febbraio 2019 il Tecnico certificatore, dopo essersi accreditato ed aver ottenuto l'accesso al portale, può eseguire una serie di operazioni riassumibili essenzialmente in:

  • Inserire (manualmente o importando l'xml redatto secondo il tracciato ridotto v.12) un APE, salvando eventualmente in bozza per poterci lavorare successivamente.

  • Trasmettere dell'APE (firmato digitalmente) al sistema informatico regionale.

  • Scaricare la ricevuta di trasmissione.

  • Gestire, ricercare, visualizzare tutti gli APE inseriti in bozza o trasmessi tramite il SIERT secondo vari prarametri di ricerca.

  • Gestire i dati della propria registrazione e eventualmente "collegarsi" con una Società di Certificazione in modo da poter operare per suo conto.

Sempre dal 12 febbraio 2019 le Società/Enti di Certificazione dopo essersi accreditati ed aver ottenuto l'accesso al portale, possono eseguire una serie di operazioni riassumibili essenzialmente in:

  • Gestire, ricercare, visualizzare tutti gli APE inseriti in bozza o trasmessi tramite il SIERT da parte di tecnici Certificatori operanti per conto dello stesso Ente/Società.

  • Scaricare la ricevuta di trasmissione.

  • Gestire i dati della propria registrazione e eventualmente "collegarsi" con una Tecnico certificatore in modo che esso possa operare per suo conto.

A norma della Delibera 1087 del 18/10/2021, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'art. 23 septies della Lr 39/05, dal 1 dicembre 2021 è prevista la corresponsione di un contributo, in prima applicazione, pari ad euro 5,00 dovuto dai tecnici certificatori registrati al modulo APE del portale SIERT che, a partire dal 1 dicembre 2021, trasmettano su SIERT almeno un Attestato di Prestazione Energetica.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2022, a partire dal 1 ottobre 2022 la trasmissione degli attestati di prestazione energetica su SIERT avviene a seguito dell'apposizione del contributo per attività di monitoraggio e controllo ex art. 23 octies L.R. 39/2005 (onere di deposito).


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Ultima modifica: 16/08/2023 10:29:15