FAQ - SCHEDA


07/03/2019
Chi è il responsabile dell'impianto?

L'Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche". Il responsabile dell'impianto termico è quindi:

• l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;

• il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

• l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;

• il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull'impianto ad un tecnico che diventa così "terzo responsabile".

Dalla faq CTI 6:2015: "la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile".

Invece, nei casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

Non è possibile conferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma, salvo che nell’atto di delega sia espressamente incluso l’incarico di procedere alla messa a norma con la relativa copertura finanziaria.
Per gli impianti condominiali gli adempimenti devono essere adottati attraverso apposita delibera assembleare, nel frattempo la responsabilità dell’impianto resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma. La chiusura lavori deve essere comunicata per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre 5 giorni lavorativi.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06