FAQ - SCHEDA
28/04/2023
Messaggio di errore - mancanza RCEE in corso di validità - durante la tramissione di un APE. Come mai?
Domanda: in fase di deposito di un A.P.E. è apparso un messaggio di errore generato automaticamente dal programma S.I.E.R.T. che riporto di seguito:
Risposta: l'impianto deve essere in regola coi controlli di efficienza energetica (RCEE e bollino in corso di validità al momento dell'emissione dell'APE), in quanto non è possibile emettere un APE in mancanza di tali documenti (si veda: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=44)
Unica deroga gli impianti disattivati, che possono essere privi di RCEE in corso di validità, ma è necessario che venga comunicato dal responsabile dell'impianto (si veda:
https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=45 ).
Nel caso di controlli sul suo APE (durante il prossimo anno) tale documento deve essere obbligatoriamente prodotto (si veda: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=73)
In caso contrario potrà essere sanzionato anche lei come da Legge regionale n. 39/2005 (si veda art. 23 quinquies comma 16), in quanto non riesce a presente uno dei documenti richiesti obbligatoriamente per il controllo.
L'unico soggetto che trasmette l'RCEE è il manutentore, che ha 60 gg di tempo. Se lei ha visto l'esistenza del documento e se ne è fatto una copia, può stare tranquillo (anche nel caso di mancata trasmissione per cause a lei non imputabili).
“ATTENZIONE! Uno degli impianti riportati nell'Attestato non risulta avere un RCEE in corso di validità. E' possibile procedere comunque alla trasmissione, tenuto conto che il Tecnico Manutentore ha 60 giorni di tempo per la trasmissione, ma si ricorda che l'RCEE è uno dei documenti obbligatori per la redazione di un APE e che ai sensi del comma 16 art. 23 quinquies 'Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica per il quale, durante il controllo di cui all'articolo 23 octies, non fornisca gli allegati obbligatori all'attestato di cui all'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 , oppure la relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005 , il verbale di cui all'articolo 6, comma 12, lettera b), numero 8 bis, del d. lgs. 152/2006 sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all'articolo 23 septies, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro.”In tal caso cosa devo fare come tecnico certificatore? E' obbligo del Tecnico Manutentore trasmettere l’RCEE oppure posso trasmetterlo anche io? E' possibile emettere un APE senza tale rapporto di controllo (RCEE) in corso di validità.
Risposta: l'impianto deve essere in regola coi controlli di efficienza energetica (RCEE e bollino in corso di validità al momento dell'emissione dell'APE), in quanto non è possibile emettere un APE in mancanza di tali documenti (si veda: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=44)
Unica deroga gli impianti disattivati, che possono essere privi di RCEE in corso di validità, ma è necessario che venga comunicato dal responsabile dell'impianto (si veda:
https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=45 ).
Nel caso di controlli sul suo APE (durante il prossimo anno) tale documento deve essere obbligatoriamente prodotto (si veda: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=73)
In caso contrario potrà essere sanzionato anche lei come da Legge regionale n. 39/2005 (si veda art. 23 quinquies comma 16), in quanto non riesce a presente uno dei documenti richiesti obbligatoriamente per il controllo.
L'unico soggetto che trasmette l'RCEE è il manutentore, che ha 60 gg di tempo. Se lei ha visto l'esistenza del documento e se ne è fatto una copia, può stare tranquillo (anche nel caso di mancata trasmissione per cause a lei non imputabili).
Ultima modifica: 20/06/2024 09:12:39