NEWS - SCHEDA
07/12/2017
Richiesta POD e PDR da parte delle imprese di manutenzione
In attuazione della L.R. 39/2005 e s.m.i. con cui è stato istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti denominato SIERT, nuovo catasto energetico regionale, la Regione Toscana, tramite l’attività di manutenzione sugli impianti termici da parte delle imprese specializzate verificherà la corrispondenza di ciascun impianto/edificio alle rispettive utenze per fare in modo che ogni rapporto di controllo redatto dal centro assistenza sia associato correttamente a ciascun impianto.
Pertanto in occasione della manutenzione periodica che il cittadino fa eseguire sul proprio apparecchio, verrà richiesto dal vostro manutentore il numero di PDR per gli impianti alimentati a metano o il POD per tutti gli altri.
POD: codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che inizia per "IT", che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta dell'energia elettrica.
PDR: codice numerico nazionale di 14 cifre, che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta del gas.
Gli utenti devono, perciò, fornire al proprio manutentore i codici POD e PDR che si ricorda si trovano sulla bolletta dell'energia elettrica e/o del gas.
Facciamo presente che i codici PDR e POD non sono dati sensibili bensì dati identificativi. Tali dati risultano essenziali ai fini dell’incrocio tra il catasto termico della Regione e le banche dati fornite dai fornitori di energia primaria (combustibile e energia elettrica), ai sensi dell’art. 15 comma 1 del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sull’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
Le dichiarazioni trasmesse dai manutentori saranno soggette alla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), in particolare verranno trattati solamente ai fini dell’espletamento degli obblighi di legge legati alle ispezioni sugli impianti termici.
In caso di mancata comunicazione del dato di cui sopra, il manutentore dovrà riportare la situazione nel rapporto di controllo che sarà trasmesso alla Regione tramite il SIERT. Sarà facoltà della Regione stessa (Autorità competente ai sensi della LR 85/2016) effettuare eventuali controlli con apposite ispezioni sull'impianto allo scopo di identificare con precisione l'impianto.
Pertanto in occasione della manutenzione periodica che il cittadino fa eseguire sul proprio apparecchio, verrà richiesto dal vostro manutentore il numero di PDR per gli impianti alimentati a metano o il POD per tutti gli altri.
POD: codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che inizia per "IT", che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta dell'energia elettrica.
PDR: codice numerico nazionale di 14 cifre, che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta del gas.
Gli utenti devono, perciò, fornire al proprio manutentore i codici POD e PDR che si ricorda si trovano sulla bolletta dell'energia elettrica e/o del gas.
Facciamo presente che i codici PDR e POD non sono dati sensibili bensì dati identificativi. Tali dati risultano essenziali ai fini dell’incrocio tra il catasto termico della Regione e le banche dati fornite dai fornitori di energia primaria (combustibile e energia elettrica), ai sensi dell’art. 15 comma 1 del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sull’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.
Le dichiarazioni trasmesse dai manutentori saranno soggette alla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), in particolare verranno trattati solamente ai fini dell’espletamento degli obblighi di legge legati alle ispezioni sugli impianti termici.
In caso di mancata comunicazione del dato di cui sopra, il manutentore dovrà riportare la situazione nel rapporto di controllo che sarà trasmesso alla Regione tramite il SIERT. Sarà facoltà della Regione stessa (Autorità competente ai sensi della LR 85/2016) effettuare eventuali controlli con apposite ispezioni sull'impianto allo scopo di identificare con precisione l'impianto.
Ultima modifica: 07/12/2017 12:55:07