NEWS - SCHEDA
17/09/2018
Normativa ErP: dal 26 settembre 2018 solo caldaie e scaldabagni a basse emissioni
Continua la marcia verso le nuove scadenze delle direttive 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all’energia e 2010/30/CE sull’etichettatura energetica degli stessi, misure significative per raggiungere gli obbiettivi del cosiddetto “Pacchetto clima – energia 20-20-20”, ovvero entro il 2020:
– 20% di aumento dell’efficienza energetica
– 20% di riduzione emissioni CO2 in atmosfera
– 20% di aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
LA PRIMA FASE DEL PROCESSO- Dal 26 settembre 2015, è stato imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Da qui l'obbligo, per tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Sempre a partire da settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, è scattato anche l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie sono valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW e impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti. Di fatto in pratica non è stato più possibile produrre caldaie tradizionali a tiraggio forzato. L’installazione di caldaie tradizionali a camera aperta è divenuta così possibile solo in sostituzione di vecchie caldaie installate in edifici plurifamiliari che scaricano i fumi in canne fumarie collettive ramificate (CCR).
LE NOVITA’ A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2018 - Le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e miste che utilizzano combustibili gassosi, non dovranno oltrepassare la soglia di 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, mentre per gli apparecchi dello stesso tipo, ma alimentati con combustibili liquidi, il valore da rispettare è 120 mg/kWh. Gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare - in base al profilo di carico - una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.
L’obbligo riguarderà ovviamente i fabbricanti, mentre i rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 non avranno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari è quindi demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti.
ULTERIORI FASI – Un aggiornamento del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, dovrebbe essere introdotto a partire dal 26 settembre 2019, con il “taglio” delle classi di minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+++ a D.
– 20% di aumento dell’efficienza energetica
– 20% di riduzione emissioni CO2 in atmosfera
– 20% di aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
LA PRIMA FASE DEL PROCESSO- Dal 26 settembre 2015, è stato imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Da qui l'obbligo, per tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Sempre a partire da settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, è scattato anche l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie sono valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW e impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti. Di fatto in pratica non è stato più possibile produrre caldaie tradizionali a tiraggio forzato. L’installazione di caldaie tradizionali a camera aperta è divenuta così possibile solo in sostituzione di vecchie caldaie installate in edifici plurifamiliari che scaricano i fumi in canne fumarie collettive ramificate (CCR).
LE NOVITA’ A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2018 - Le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e miste che utilizzano combustibili gassosi, non dovranno oltrepassare la soglia di 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, mentre per gli apparecchi dello stesso tipo, ma alimentati con combustibili liquidi, il valore da rispettare è 120 mg/kWh. Gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare - in base al profilo di carico - una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.
L’obbligo riguarderà ovviamente i fabbricanti, mentre i rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 non avranno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari è quindi demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti.
ULTERIORI FASI – Un aggiornamento del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, dovrebbe essere introdotto a partire dal 26 settembre 2019, con il “taglio” delle classi di minor efficienza ed etichetta energetica con classi da A+++ a D.
Ultima modifica: 17/09/2018 13:25:14