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02/05/2022
Risparmio energetico negli uffici pubblici: max 19° in inverno e non meno di 27° in estate

La L. 27/04/2022, n. 34 ha convertito, con apposite modificazioni, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2022, n. 98. La misura inerente il risparmio energetico negli edifici pubblici è contenuta all'articolo 19 quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) così formulato: "Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza".

La norma modifica dunque le disposizioni contenute all'articolo 3 commi 1 e 2 del DPR 74/2013.



Ultima modifica: 02/05/2022 11:02:47