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Accatastamento semplificato biomasse
20/04/2023

Con la pubblicazione sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/03/2023 della Delibera n.222 del 06-03-2023 recante ad oggetto "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39" entra in vigore l'obbligo di cui al punto 5 dell'Allegato a) della delibera stessa.

Se nella abitazione è, quindi, presente un generatore alimentato a biomassa, installato anteriormente al 15/03/2023, con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto.

Sono esclusi dal suddetto obbligo:
1. generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo.
2. generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell'abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento.

Per cui è dovuta semplicemente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.




Ultima modifica: 26/04/2023 12:29:31